SPAZI INDIVIDUATI
Via delle Foppe
Via Ventiquattro Maggio
Via Don Luigi Sturzo
SPAZI ASSEGNATI
Lista n. 1 – UNITI PER CAVENAGO Sezione N. 1
Lista n. 2 – VIVIAMO CAVENAGO MORENA SINDACO Sezione N. 2
SPAZI INDIVIDUATI
Via delle Foppe
Via Ventiquattro Maggio
Via Don Luigi Sturzo
SPAZI ASSEGNATI
Lista n. 1 – UNITI PER CAVENAGO Sezione N. 1
Lista n. 2 – VIVIAMO CAVENAGO MORENA SINDACO Sezione N. 2
SPAZI INDIVIDUATI
Via delle Foppe
Via Ventiquattro Maggio
Via Don Luigi Sturzo
SPAZI ASSEGNATI
N. di lista |
Indicazione della lista |
N. della Sezione |
1 |
LEGA SALVINI PREMIER |
1 |
2 |
STATI UNITI D’EUROPA |
2 |
3 |
PACE TERRA E DIGNITA’ |
3 |
4 |
AZIONE – SIAMO EUROPEI |
4 |
5 |
ALTERNATIVA POPOLARE |
5 |
6 |
LIBERTA’ |
6 |
7 |
RASSEMBLEMENT VALDOTAIN |
7 |
8 |
PARTITO DEMOCRATICO |
8 |
9 |
FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE |
9 |
10 |
MOVIMENTO 5 STELLE |
10 |
11 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA |
11 |
12 |
FRATELLI D’ITALIA |
12 |
Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della Legge 4 aprile 1956, n. 212, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda;
- ai sensi dell'art. l, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 7/2024, in occasione delle consultazioni di giugno, che vedono un anticipo dell'apertura dei seggi al sabato, si considera giorno della votazione quello della dotnenica;
- il cosiddetto "silenzio elettorale" scatta, alla mezzanotte di venerdì 7 giugno e, quindi, da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024 sono vietati i comizi e ogni altra forma di propaganda elettorale.
Le affissioni possono essere effettuate fino alla mezzanotte del venerdì precedente la data delle votazioni. Dopo tale termine, è vietata ogni nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda (art. 9 L. n. 212/1956, come sostituito dall'art. 8 della L. n. 130/1975), ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione, nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (artt. 1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n.212, come modificato dalla Legge 24 aprile 1975, n.130).
Dal 10 maggio 2024 le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi appositamente individuati dalla Giunta Comunale ed assegnati ai partiti o gruppi politici, che partecipano alla competizione elettorale.
Non è consentito affiggere manifesti negli spazi assegnati alle altre liste e sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge 212/1956, come sostituito dall'art. 3 della legge 130/75);
I manifesti affissi regolarmente non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge 212/1956 come modificato dall'art. 6 della legge 24.04.1975, n. 130)
E’ vietata l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.. E’ vietata l’affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni dopo il 10 maggio 2024.
In conformità dell’art. 6 della Legge 212/56, come sostituito dall’art. 4 della Legge 130/75, in combinato disposto con il regime delle affissioni in materia di propaganda elettorale, è da ritenere proibita l’installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie fotografiche, le quali, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.
Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti. Dal 10 maggio 2024 I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati. Per integrare la violazione della norma di cui all’art. 8, comma 3, della Legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica. Pertanto, ricorre l’illecito qualora il manifesto venga affisso sulla vetrina verso l’esterno, mentre non ricorre l’illecito quando il manifesto, posto all’interno della sede e distante dalla soglia d’ingresso, non è eccessivamente visibile all'esterno.
A) Dal 10 maggio 2024 è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso.
Sono pertanto vietati:
1) striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo in qualsiasi luogo pubblico o esposto al pubblico (vedasi circolare Ministero Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V);
2) le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (articolo 1, ultimo comma, Legge 212/1956), nonché su monumenti od opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi, ecc., a tutela dell’estetica cittadina e del patrimonio artistico (vedasi circolare Ministero Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V);
3) il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art.4, Legge n. 130/1975);
B) è vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della L. n. 212/1956 come modificato dall'art. 4 L. n. 130/75).
E’ invece consentita la pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. Vele) soltanto in forma itinerante nei limiti di cui all’art. 23 del C.d.S. e dell’art 57 del relativo regolamento di esecuzione. Qualora tali veicoli dovessero sostare per più di un’ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi pertanto dovranno essere oscurati.
Dal 10 maggio 2024 non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della L. n. 212/1956, come modificato dall'art. 4 L. n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano.
E' consentita l'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo senza pareti) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale, purché possiedano i seguenti requisiti:
All'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti, che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati, e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso (articolo 6, primo comma, e articolo 8,terzo comma, della legge 212/1956 e s.m.); E' consentita l’esposizione di bandiere dei partiti e dei movimenti politici, le quali servano esclusivamente a identificare la titolarità del gazebo medesimo; L'attività di propaganda elettorale svolta mediante l'utilizzo del gazebo non potrà essere svolta nelle piazze o nei luoghi pubblici ove si svolgono i comizi. Fermo restando il rispetto delle norme sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.
Dal 10 maggio 2024, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975.L'uso degli altoparlanti su mezzi mobili sarà consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, a norma del combinato disposto dal 2° comma dell'art. 7 della Legge 130/1975 e del 4° comma dell'art. 49 del D.P.R. 16.9.1996, n. 610 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16.12.1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione del Codice della Strada) che prevede apposita preventiva autorizzazione. Nel caso in cui la propaganda si svolga su territori di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi. Fino al venerdì precedente la data delle elezioni sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7, comma 1 e 2, Legge n. 28/2000).
Per tutto il periodo della campagna elettorale e quindi dal 10 maggio 2024, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso al Questore (previsto dall'articolo 18 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Sebbene non vi sia un espresso obbligo di legge, al fine di tutelare il regolare e sereno svolgimento della campagna elettorale nell’interesse di tutti i candidati e delle formazioni politiche partecipanti alla competizione, i responsabili dell'organizzazione delle manifestazioni manterranno la prassi consolidata di preavvertire in tempo utile le Amministrazioni Comunali e l'Autorità di Pubblica Sicurezza dello svolgimento dei comizi elettorali. I comizi si terranno nelle piazze o sale individuate dalle Amministrazioni Comunali. Qualora tali siti non possano essere concessi a causa del concomitante svolgimento di manifestazioni già organizzate o con presenze istituzionali, le Amministrazioni Comunali provvederanno ad individuare altri siti e/o piazze, nei quali potranno essere tenuti i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.
Nell’individuazione di tali siti dovranno essere evitati i luoghi nei quali, a causa della loro ubicazione, potrebbero verificarsi intralci al traffico od ai mercati ovvero disturbo ad ospedali, scuole, luoghi di culto, cimiteri, case di riposo, convitti, caserme ed altre convivenze. Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l’uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell’oratore sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo. In occasione dell’effettuazione di comizi e riunioni elettorali, è fatto divieto di portare armi, anche per le persone munite di licenza, con comminazione, altresì, di sanzioni per il porto di armi improprie (art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110). Durante i comizi è escluso il contraddittorio. Non è considerata “contraddittorio” la possibilità offerta dall’oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti e delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione di tesi contrapposte.
Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, di giornali e di volantini, da parte di altre forze politiche diverse da quelle che hanno organizzato gli stessi comizi. Non verranno, infine, usati, nell’arco di metri 500 dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, e comunque in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo al comizio in corso, altoparlanti su mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali. Parimenti, è vietata l’effettuazione di cortei o parate, da parte di altre forze politiche, diverse da quelle che hanno promosso il comizio, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso. In occasione dell’effettuazione di comizi e riunioni elettorali, è fatto divieto di portare armi, anche per le persone munite di licenza, con comminazione, altresì, di sanzioni per il porto di armi improprie (art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110). I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere scrupolosamente osservati dagli organizzatori.
Durante lo svolgimento dei comizi sarà usata la massima correttezza di espressione verso chiunque, in modo da garantire una forma di civile confronto. Al termine dei comizi e delle riunioni, gli organizzatori dichiareranno conclusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi. Potranno inoltre sostare, nelle aree interessate dallo svolgimento dei comizi, i mezzi di propaganda mobile, appartenenti alla stessa forza politica che ha promosso il comizio, per l’intera durata dello stesso. I festivals e le altre manifestazioni politicamente qualificate, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, durante il periodo della campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale; e, pertanto, lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle Leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130 che prevedono, in particolare, l’uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, la limitazione all’uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni, ed, infine, il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione a norma dell’art. 8 della Legge n. 130/1975.
Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi degli artt. 18 e 20, comma 2, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti/movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.
L’occupazione di suolo pubblico con banchetti o gazebo finalizzata ad attività di propaganda politica, elettorale, raccolte firme per presentazione di candidature, proposte di legge di iniziativa popolare o campagne referendarie è sempre esente dal pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, purché richiesta per una superficie non eccedente i 10 mq. (cfr. art. 3 c. 67 L 549/1995)
Le istanze e le autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico con banchetti o gazebo per attività di raccolta firme per la presentazione delle candidature, sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo a partire dal centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. (cfr. art. 1 Tabella Allegato B DPR 26.10.1972, n. 642 – art. 14 c. 3 L. 21.03.1990 n. 53 – Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 56/E DEL 18.07.2018); Le istanze e le autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico con banchetti o gazebo per attività di propaganda politica ed elettorale non strettamente rientranti nelle ipotesi precedenti, sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo a partire dal 30° giorno antecedente l’inizio delle votazioni (c.d. periodo di campagna elettorale). Sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della tariffa annessa al d.P.R. n. 642 del 1972 le medesime istanze ed autorizzazioni finalizzate ad attività da svolgersi al di fuori di detto periodo. (cfr. artt. 3 e 4 Tariffa Allegato A DPR 26.10.1972, n. 642 –Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 89/E del 01/04/2009).
A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali e cioè dal 12 aprile, le Amministrazioni Comunali, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, metteranno a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.
Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma l, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire dal 25 maggio, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.
Fermo restando tale divieto, l'attività di tali istituti demoscopici, diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolare autorizzazione.
E' opportuno, comunque, che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e che non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.
La presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti alle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, potrà essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione, solo nel periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione a condizione che non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.
Dalle ore 0:01 dell'8 giugno 2024 sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, diretta od indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda.
Nel giorno della votazione è altresì vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di duecento metri dall’ingresso dei seggi (art. 9 Legge n. 212/56, come modificato dall’art. 8 Legge 130/1975).
Chiunque effettui ogni forma dì propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, ovvero lanci o getti volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e effettui ogni forme d i propaganda luminosa mobile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 6, legge 212/1956 e 15, comma 17, leg ge 515/1993).
Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti dì propaganda elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l’affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibi li quelli già affissi negli spazi riservati aita propaganda elettorale a norma della legge 212/1956 o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da E uro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 8,comma 1, legge 212/1958 e 15, comma 17, legge 515/1993).
Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi, ovvero effettua iscrizioni murali e su fon di stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 8, comma 3, legge 212/1956 e 15, comma l7 legge 515/1993).
Chiunque tenga l' 8 e 9 giugno riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero effettui nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti dì propaganda, ovvero eserciti il l' 8 e 9 giugno, giorni destinati alla votazione, ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 9, legge 212/1958 e 15, comma 17, legge 515/1 993). Chiunque effettui pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, senza indicare i l nome del committente responsabile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 25.822,00 (art. 3, comma 2, e 15, comma 2, legge 515/1993).
E’ vietato l 'uso dì altoparlanti su mezzi mobili, ad eccezione di quello finalizzato ai preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art, 7, commi 2 e 3, legge 130/1975).
Chiunque affigge manifesti elettorali al di fuori della fascia oraria consentita ed individuata con ordinanza sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis, D. lgs. n.267/2000, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 (fascia oraria da determinarsi con ordinanza del sindaco).
In linea generale, il trattamento dei dati nell’ambito della propaganda elettorale può essere effettuato, a garanzia dei diritti e delle libertà degli interessati, sulla base di alcuni presupposti di liceità, fra i quali la previa acquisizione del consenso di quest’ultimi, che deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile (artt. 6, par. 1, lett. a) e 7, Regolamento), nonché esplicito ove il trattamento riguardi categorie particolari di dati (art. 9, par. 2, lett. a), Regolamento). Il consenso pertanto deve essere richiesto con formulazione specifica e distinta rispetto alle ulteriori eventuali finalità del trattamento, quali, ad esempio, quelle di marketing; di profilazione; di comunicazione a terzi per le loro finalità promozionali oppure di profilazione di tali distinti soggetti. Lo stesso inoltre deve essere documentabile (ad es. per iscritto o su supporto digitale), ossia il titolare deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati (v. artt. 5, par. 2 e 7, par. 1, Regolamento).
I dati personali estratti da fonti "pubbliche" - vale a dire le informazioni contenute in registri o elenchi detenuti da un soggetto pubblico, e al tempo stesso accessibili in base ad un´espressa disposizione di legge o di regolamento- possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, senza richiedere il consenso degli interessati (art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento), nel rispetto dei presupposti, dei limiti e delle modalità eventualmente stabilite dall´ordinamento per accedere a tali fonti o per utilizzarle (per es. l’obbligo di rispettare le finalità che la legge stabilisce per determinati elenchi; l´identificazione di chi ne chiede copia, se l´accesso è consentito solo in determinati periodi; artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6, par. 2, lett. b), Regolamento e artt. 2-ter, comma 3, e 61, comma 1, Codice). In particolare, possono essere utilizzati, per il perseguimento delle predette finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, i dati personali estratti dai seguenti elenchi pubblici:
• liste elettorali detenute presso i comuni, che "possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo" (art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223);
• elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all´estero aventi diritto al voto (art. 5, comma 1, l. 459 del 27 dicembre 2001; art. 5, comma 8, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104);
• elenco degli elettori italiani che votano all´estero per le elezioni del Parlamento europeo (art. 4 d.l. 24 giugno 1994, n. 408, convertito con l. 3 agosto 1994, n. 483);
• liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell´Unione europea residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni comunali (artt. 1 e ss. d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197);
• elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all´estero aventi diritto al voto per l´elezione del Comitato degli italiani all´estero (Comites, art. 13 l. 23 ottobre 2003, n. 286; art. 5, comma 1, l. 27 dicembre 2001, n. 459; art. 5, comma 8, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104; art. 11, d.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395).
Aderenti e soggetti che hanno contatti regolari con partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico
Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico possono utilizzare lecitamente, senza acquisire previamente uno specifico consenso - sulla base dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento - i dati personali relativi agli aderenti, nonché agli altri soggetti con cui intrattengono contatti regolari, per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, trattandosi di attività lecitamente perseguibili in quanto ricomprese in quelle di carattere politico previste in termini generali nell’atto costitutivo o nello statuto, ovvero strettamente funzionali al perseguimento di tali scopi (v. art. 9, par. 2, lett. d), Regolamento).
Non sono utilizzabili:
Dati personali raccolti o utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali
Alcune fonti documentali detenute dai soggetti pubblici non sono utilizzabili a scopo di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, in ragione della specifica disciplina di settore. Ciò, per esempio, in relazione:
• all’anagrafe della popolazione residente (artt. 33 e 34 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; art. 62 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82). In base alla disciplina di settore, gli elenchi degli iscritti all’anagrafe possono essere rilasciati solo “alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità […] in conformità alle misure di sicurezza, agli standard di comunicazione e alle regole tecniche previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, e dall'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” (art. 34 d.P.R. n. 223/1989);
• agli archivi dello stato civile (art. 450 c.c.; d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396);
• agli schedari dei cittadini residenti nella circoscrizione presso ogni ufficio consolare (art. 8 d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71);
• alle liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati dati relativi ai non votanti e che sono utilizzabili solo per controllare la regolarità delle operazioni elettorali (art. 62 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570);
• ai dati annotati nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Tali dati, se conosciuti, devono essere trattati con la massima riservatezza nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, avuto anche riguardo alla circostanza che la partecipazione o meno ai referendum o ai ballottaggi può evidenziare di per sé anche un eventuale orientamento politico dell´elettore;
• ai dati raccolti dai soggetti pubblici nello svolgimento delle proprie attività istituzionali o, in generale, per la prestazione di servizi;
• agli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali (art. 61, comma 2, del Codice);
• agli indirizzi di posta elettronica tratti dall´Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti e dall’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese (art. 6-bis e 6-quater nel d.lg. 7 marzo 2005, n. 82);
• dati resi pubblici alla luce della disciplina in materia di trasparenza o pubblicità dell’azione amministrativa da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lg. 14 marzo 2013, n. 33; l. 18 giugno 2009, n. 69), nonché da altre norme di settore. Si pensi, ad esempio, agli atti contenenti dati personali pubblicati all´albo pretorio on line, alla pubblicità degli esiti concorsuali, agli atti di attribuzione a persone fisiche di vantaggi economici comunque denominati, agli organigrammi degli uffici pubblici recanti anche recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica dei dipendenti, alle informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica. Ciò, in quanto la circostanza che dati personali siano resi conoscibili on line sui siti istituzionali per le predette finalità non consente che gli stessi siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, ivi compreso, quindi, il perseguimento di finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.
Dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche
Specifiche disposizioni di legge prevedono che i titolari di alcune cariche elettive possono richiedere agli uffici di riferimento di fornire notizie utili all´esercizio del mandato ed alla loro partecipazione alla vita politico-amministrativa dell´ente. Ad esempio, i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all´espletamento del proprio mandato (art. 43, comma 2, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267). Specifiche disposizioni prevedono, altresì, l'esercizio di tale diritto da parte di consiglieri regionali. Il predetto diritto di accesso alle informazioni è direttamente funzionale alla cura di un interesse pubblico connesso all´esercizio del mandato elettivo; tale finalizzazione esclusiva costituisce, al tempo stesso, il presupposto che legittima l´accesso e che ne limita la portata. Fuori dai predetti casi, strettamente riconducibili al mandato elettivo, non è lecito, quindi, richiedere agli uffici dell´amministrazione di riferimento la comunicazione di intere basi di dati oppure la formazione di appositi elenchi "dedicati" da utilizzare per attività di comunicazione politica.
Non è parimenti consentito, da parte di soggetti titolari di cariche pubbliche non elettive e, più in generale, di incarichi pubblici, l´utilizzo per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica dei dati acquisiti nell´ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Dati reperiti sul web
L'agevole reperibilità di dati personali in Internet (quali recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica) non comporta la libera disponibilità degli stessi né autorizza il trattamento di tali dati per qualsiasi finalità, ma - in osservanza ai principi di correttezza e finalità (v. art. 5, par. 1, lett. a) e b), Regolamento) - soltanto per gli scopi sottesi alla loro pubblicazione. Quindi, anche per quanto riguarda la propaganda politica on line, deve evidenziarsi il generale divieto di utilizzo a tal fine dei dati reperiti sul web, senza uno specifico consenso informato alla suddetta finalità (v. artt: 6, 7 e 13, Regolamento). Si ritiene quindi illecita l´attività d’invio di messaggi politici/elettorali effettuata trattando dati di contatto reperiti in Rete in assenza di tali presupposti (indirizzo e-mail; numero di telefonia fissa; numero di telefonia mobile), a prescindere dalle modalità impiegate: automatizzate (e-mail; sms; fax; telefonate preregistrate; mms) o non automatizzate (telefonate con operatore; posta cartacea).
Ciò in particolare può riguardare, ad esempio:
• dati raccolti automaticamente in Internet tramite appositi software (v. c.d. web or data scraping);
• liste di abbonati ad un provider;
• dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività associativa;
• dati consultabili in Internet solo per le finalità di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio;
• dati pubblicati dagli interessati sui social network.
Riguardo a quest’ultima ipotesi, come hanno evidenziato casi recenti, sussistono seri rischi di utilizzo improprio dei dati personali dei cittadini per sofisticate attività di profilazione su larga scala e di invio massivo di comunicazioni o ancora per indirizzare campagne personalizzate (il c.d. micro-targeting) volte a influenzare l’orientamento politico e/o la scelta di voto degli interessati, sulla base degli interessi personali, dei valori, delle abitudini e dello stile di vita dei singoli. In vista delle elezioni europee è pertanto fondamentale garantire la corretta applicazione delle norme sulla protezione dei dati soprattutto on line, anche al fine di proteggere il processo elettorale da interferenze e turbative esterne.
In tale quadro, va ribadito che i messaggi politici e propagandistici inviati agli utenti di social network (come Facebook o Linkedin), in privato come pubblicamente sulla loro bacheca virtuale, sono sottoposti alla disciplina in materia di protezione dei dati (artt. 5, 6, 7, 13, 24, 25 del Regolamento). La medesima disciplina è altresì applicabile ai messaggi inviati utilizzando altre piattaforme, come Skype, WhatsApp, Viber, Messanger.
In merito, si rappresenta che il suindicato rischio risulta ancor più elevato in considerazione delle peculiari condizioni di servizio imposte unilateralmente agli utenti sia dalle piattaforme di comunicazione e social networking, sia nei dispositivi mobili utilizzati. Infatti tali condizioni, in alcuni casi, prevedono la condivisione indifferenziata (e senza il necessario consenso specifico) di tutti o gran parte dei dati personali presenti negli smartphone e nei tablet (quali rubrica, contatti, sms, dati della navigazione internet) o l´accesso del fornitore alla lista dei contatti o alla rubrica presente sul dispositivo mobile.
Ad ogni modo, ove i titolari procedano, per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, al trattamento di dati personali presenti sui social (o altrove reperiti), nel rispetto dei principi e dei presupposti di liceità sopra individuati (artt. 5, 6, 13 e ss., Regolamento), si ribadisce la necessità di evitare comunicazioni massive e insistenti, nonché condotte non corrette quali:
- contatti mediante telefonate o sms in orario notturno;
- comunicazioni che mirino ad acquisire informazioni personali degli interessati eccedenti e non pertinenti con la finalità di propaganda elettorale e comunicazione politica.
Coerentemente con i principi sopra ribaditi, ove -nei social network, come anche in blog e forum utilizzati dalla comunità degli iscritti ai servizi social- risultino visualizzabili numeri di telefono o indirizzi di posta elettronica, i suindicati titolari, che intendano inviare messaggi finalizzati alla comunicazione politica/elettorale, dovranno aver previamente acquisito, per ciascun di tali "contatti”, un preventivo consenso libero, specifico, documentato ed informato per la finalità in questione oppure basarsi su un altro eventuale presupposto di liceità.
Accountability ed obbligo di informativa
Come già detto, in caso di raccolta dei dati presso l´interessato, quest´ultimo deve essere informato in merito alle caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi che gli siano già noti (art. 13, Regolamento).
Quando invece i dati non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa va fornita entro un termine ragionevole dall’acquisizione degli stessi –che non può superare la durata di un mese-, o comunque al momento della prima comunicazione all’interessato o ad altro destinatario qualora prevista (art. 14, paragrafi 1, 2 e 3, Regolamento).
Il titolare può esimersi dal rendere l’informativa nel caso in cui rilasciarla risulti “impossibile” o implichi “uno sforzo sproporzionato” (art. 14, par. 4, lett. b), Regolamento). In tali ipotesi, il titolare è comunque tenuto ad adottare “misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni” (art. 14, par. 5, lett. b), Regolamento). Dunque, in base a tale previsione -espressione del principio di “accountability”- è rimessa anche in questa circostanza al titolare, a fronte di minori adempimenti amministrativi e in un’ottica di maggiore responsabilizzazione del medesimo, l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative atte a garantire che il trattamento venga effettuato in conformità alla legislazione vigente (artt. 5, par. 2 e 24, Regolamento).
Ai fini dell’applicazione dei principi sopra indicati, il titolare può tener conto dei provvedimenti in materia di esonero dall’informativa adottati dal Garante, in vigenza della previgente normativa (ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 196/2003), per valutare il ricorrere dei presupposti di applicabilità dell’art. 14, par. 5, lett. b) del Regolamento ed adottare le misure appropriate). Nei provvedimenti menzionati, il Garante ha ritenuto proporzionato rispetto ai diritti degli interessati, esonerare dall´obbligo di rendere l'informativa i soggetti politici che utilizzano, per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, dati personali estratti dalle liste elettorali durante il limitato arco temporale legato a consultazioni politiche, amministrative o referendarie, oppure nel caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile fornire un’idonea informativa sulla base di specifiche condizioni (v. par. 5.1, provv. gen. 6 marzo 2014).
In altri provvedimenti, anch’essi resi ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 196/2003, il titolare è stato esonerato dall’obbligo di rendere l’informativa individualmente, a condizione che la stessa, completa di tutti i suoi elementi, fosse comunque fornita mediante pubblicazione sul proprio sito web e tramite annunci pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale.
Tanto premesso, qualora l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 14, par. 1 del Regolamento, come nel caso di dati estratti dalle liste elettorali, risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato per gli stessi, in relazione alle specifiche circostanze del caso, è rimessa ai partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati la scelta di non rendere l’informativa purché siano individuate misure appropriate. Anche alla luce di quanto già stabilito dal Garante nei provvedimenti sopra citati, le misure appropriate potrebbero essere quelle già individuate in passato. In base a queste ultime, potrebbero dunque prescindere dall’obbligo di rendere l’informativa individuale, a partire dal sessantesimo giorno precedente la data delle consultazioni fino al sessantesimo giorno successivo al termine delle stesse (o dell´eventuale ballottaggio), a condizione che:
- nel materiale inviato sia indicato un recapito (indirizzo postale, e-mail, anche con rinvio a un sito web dove tali riferimenti siano facilmente individuabili) al quale l´interessato possa agevolmente rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento; e
- l’informativa recante tutti gli elementi di cui all’art. 14, paragrafi 1 e 2 del Regolamento sia resa mediante pubblicazione della stessa sui propri siti web di riferimento o tramite annunci pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale o locale (a seconda della consultazione).
Si ritiene utile evidenziare che, in caso di violazione della disciplina sopra più volte richiamata, trova applicazione il quadro sanzionatorio previsto dall’art. 83 del Regolamento, ove sono ricomprese sanzioni amministrative pecuniarie, in ipotesi, fino a 20 milioni di euro.