Si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco.
è possibile esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale, scrivendone il cognome nelle apposite righe tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare una candidata di genere femminile ed un candidato di genere maschile (o viceversa), pena l’annullamento della seconda preferenza.
L’elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene (art.58, secondo comma, del D.P.R. n.361/1957). L’elettore può altresì esprimere voti di preferenza, fino a un massimo di tre. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso (ad esempio, nel caso di due preferenze: donna-uomo o viceversa; nel caso di tre preferenze: donna-donna-uomo o viceversa; donna-uomo-donna o viceversa). Se si esprimono più preferenze per candidati tutti dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima (art.14, primo comma, della legge n.18/1979). Per i candidati compresi nelle liste di minoranze linguistiche può essere espressa una sola preferenza. La preferenza deve essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome fra i candidati deve scriversi sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati. L’elettore, dopo aver votato, deve aver cura di piegare la scheda all’interno della cabina elettorale e deve restituirla, debitamente piegata, al presidente di seggio (art.58, secondo e terzo comma, del D.P.R. n.361/1957).