A) Componenti del seggio, rappresentanti di lista, candidati alle elezioni europee, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi
Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 o dell'art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sono individuate determinate categorie di elettori che, in ragione dell'ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, votano o possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione; in particolare:
• il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel comune in cui è ubicato l'ufficio elettorale di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, anche se iscritto in altra sezione del proprio comune (per le elezioni comunali) o di altro comune della regione (per le elezioni regionali) o di altro ambito territoriale (per le elezioni europee);
• gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti in altra sezione del comune;
• i rappresentanti delle liste di candidati possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purché siano elettori, rispettivamente: del comune (per le elezioni comunali); di un comune della regione interessata (per le elezioni regionali); di altro comune della circoscrizione (per le elezioni europee);
• i candidati alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia possono votare, solo per la medesima elezione, in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove è proposta la loro candidatura, anche se non sono elettori della circoscrizione stessa;
• gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori, rispettivamente: del comune (per le elezioni comunali); di un comune della regione (per le elezioni regionali); di qualsiasi altro comune del territorio nazionale (per le elezioni europee).
B) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 1490 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le elezioni europee, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta. Gli stessi militari, owiamente, potranno esercitare il diritto di voto anche per le elezioni comunali solo se elettori del comune e, per le elezioni regionali, ai sensi dell'art. 1, lettera f) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, solo se elettori di un comune della regione.
C) Naviganti (marittimi o aviatori)
Ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 361/1957, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare per le elezioni europee in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano. Gli stessi naviganti potranno votare anche per le elezioni regionali, ai sensi dell'art. 1, lettera f) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, solo se elettori di un comune della regione.
Si riepilogano sinteticamente le condizioni e modalità di ammissione al voto dei naviganti:
• l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
• il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il giorno antecedente la data della votazione (termine da intendersi, per motivi organizzativi, non oltre venerdl 7 giugno), ne dà comunicazione con il mezzo più rapido (ad esempio via PEC) al comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato;
• il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionai i;
• il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco del predetto comune, anche un certificato rilasciato dal comandante (o direttore) del porto (o aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;
• il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente minor numero di elettori iscritti;
• il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.
D) Degenti in ospedali e case di cura
Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare, per le elezioni europee, nel luogo di ricovero ubicato in un qualunque comune del territorio nazionale.
Ai sensi, inoltre, degli artt. 42, 43 e 44 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dell'art. 1, primo comma, lettera e) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, gli stessi degenti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero ubicato nel proprio comune (per le elezioni comunali) o in uno dei comuni della propria regione {per le elezioni regionali), previa presentazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.
L'ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.
Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione (termine da intendersi non oltre giovedi 6 giugno). Il sindaco dell'anzidetto comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
• ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, entro le ore 7.30 del sabato, giorno di inizio delle operazioni di votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione;
• a rilasciare immediatamente all'interessato un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di cura e deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
• a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.
E) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità
Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, alle medesime condizioni sopra richiamate per i degenti in ospedali e case di cura, anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, owiamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori, rispettivamente, dello stesso comune, per le elezioni comunali; di un comune della regione, per le elezioni regionali; di un qualsiasi comune del territorio nazionale, per le elezioni europee.
La raccolta del voto dovrà avvenire, di norma, a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.P.R. 361/1957 e dall'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960.
F) Detenuti
Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976, i detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché siano elettori, rispettivamente, dello stesso comune, per le elezioni comunali; di un comune della regione, per le elezioni regionali; di un qualsiasi comune del territorio nazionale, per le elezioni europee.
Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al numero 2) della lettera D).
Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:
1) l'interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (termine da intendersi non oltre gioved1 6 giugno), per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;
2) il sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
• ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
• a rilasciare immediatamente all'interessato una attestazione di awenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
• a rimettere, nel caso di elettori detenuti presso istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni, l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'istituto o altra struttura penitenziaria;
3) il sindaco del comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco, eventualmente distinto tra uomini e donne, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.
Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, alle ore 7.30 del sabato, giorno di inizio delle operazioni di votazione, per la consegna al presidente del seggio speciale.
Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge n. 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, entro il secondo giorno antecedente quello della votazione (termine da intendersi entro venerdì 7 giugno), ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.
Si precisa che gli agenti di custodia non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti nei luoghi di reclusione o custodia preventiva, ma, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera 8), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, seelettori della consultazione che si svolge nell'ambito territoriale dove sono ubicati i luoghi di reclusione stessi.
G) Ammessi al voto domiciliare
In particolare, ai fini dell'ammissione al voto a domicilio, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2009, gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" o "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione", votano, rispettivamente, per le elezioni europee in qualsiasi comune dove abitano; per le elezioni comunali, se abitano nel proprio comune di iscrizione elettorale; per le elezioni regionali, se abitano in un comune della stessa regione.
l sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, dopo avere verificato la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, dovranno includere in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, i nominativi degli elettori ammessi, rilasciando a questi ultimi attestazione di tale inclusione.
Gli stessi sindaci, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato una dimora ubicata in altro comune, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, da intendersi entro domenica 2 giugno 2024, dovranno comunicare al sindaco di ciascuno dei predetti altri comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.