Richiesta di patrocinio

Descrizione Procedimento

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI E ALBO DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI.

ART 12: Richiesta e concessione del patrocinio
1. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune, secondo le modalità ivi indicate, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa.
2. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui al precedente art. 10.
3. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta pervenuta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
5. Il patrocinio è concesso con lettera del Sindaco su istruttoria del Responsabile di Servizio competente per materia o, nei casi dubbi, individuato dal Sindaco.
6. L’istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.
7. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell’arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
9. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 13 del presente Regolamento.

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