Elettorale e Leva
Piazza Libertà 18 - piano terra
Oggi Aperto
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L'albo dei presidenti di seggio è l'elenco degli elettori del Comune idonei a ricoprire questo incarico. L'albo è tenuto e aggiornato dal Presidente della Corte di Appello territorialmente competente.
Il presidente di seggio s'insedia presso ogni sezione elettorale al momento delle consultazioni elettorali o referendarie ed è, per ogni effetto di legge, un pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni.
Il presidente di seggio:
Una volta iscritti nell'albo si permane sino al compimento del 70° anno di età.
L'iscrizione all'albo è gratuita.
Per poter essere iscritti all'albo, gli elettori devono:
Sono esclusi per legge (Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 38 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 23):
La cancellazione dalle liste elettorali avviene d'ufficio per:
Il Presidente della Corte d'Appello competente per territorio nomina i presidenti di seggio scegliendo tra le persone iscritte all'albo (Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 35).
Il presidente nominato riceve copia del decreto emesso dalla Corte d'Appello attraverso un messo notificatore.
L'ufficio di presidente è obbligatorio. Per chi, senza giustificato motivo, rifiuta di assumere l'incarico o non si presenta all'atto dell'insediamento del seggio sono previste delle sanzioni penali.
Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune che possiedono titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (Legge 21/03/1990, n. 53, art. 2).
La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno