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L’albo dei giudici popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado. L'iscrizione agli elenchi è gratuita (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9).
Una volta iscritti nell'albo si permane fino al compimento del 65° anno di età.
L'iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.
Per iscriversi agli elenchi occorre (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9):
Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 12):
Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 29):
La commissione comunale, composta dal sindaco e da due consiglieri comunali (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 13 e seguenti):
Le liste generali dei giudici popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di appello sono formate con l'intervento del pubblico Ministero e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato, e con l'assistenza del cancelliere. In pubblica udienza, in un'urna sono imbussolati tanti numeri quanti sono quelli corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi. Si procede poi all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari prescritto (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 23). Attraverso un'altra estrazione si formerà successivamente la lista dei giudici popolari ordinari.
Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della Corte di Assise, in seduta pubblica, il presidente, assistito dal cancelliere e alla presenza del pubblico ministero, estrae dieci schede dall'urna dei giudici popolari ordinari. Dopo essere stati avvisati, questi ultimi dovranno presentarsi all'inizio della sessione (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 25).
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Se un cittadino nominato giudice popolare non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di Assise o della Corte di Assise di appello:
Non sono escluse inoltre sanzioni più gravi stabilite dalla legge, se il fatto commesso costituisce reato. Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente se il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di presentarsi.
La domande di iscrizione, al fine dell’aggiornamento biennale dell’albo, deve pervenire entro il 31 luglio di ogni anno dispari