Chiedere l'autorizzazione alla cremazione

La cremazione riduce in cenere le spoglie mortali, che sono poi raccolte in una particolare urna.

Chi, alla propria morte, vuole essere cremato deve lasciare le sue volontà:

  • nel testamento
  • iscrivendosi a una associazione riconosciuta che ha tra i propri fini la cremazione.

Se il defunto non lascia alcuna volontà, il coniuge o il parente più prossimo può decidere di farlo cremare con una dichiarazione espressa e sottoscritta (processo verbale) firmata di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune. Se ci sono più parenti dello stesso grado, la dichiarazione deve essere firmata dalla maggioranza assoluta di essi.

L’autorizzazione alla cremazione di cadavere deve essere corredata da un certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria: qualora il defunto sia portatore di pace-maker, nel certificato si dovrà precisare se lo stesso è alimentato da radionuclidi in presenza dei quali è prevista l’asportazione prima della cremazione.

E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette secondo volontà manifestata dai loro legali rappresentanti.

La cremazione avviene in appositi forni crematori sparsi in tutta Italia e deve essere autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso.

Dopo la cremazione, le ceneri possono essere:

  • tumulate in un ossario, in un loculo già in concessione o in una tomba di famiglia
  • affidate a un parente o disperse in base alle volontà espresse dal defunto.

Ottenere o recedere l'affidamento delle ceneri

Le ceneri di una persona possono essere affidate a parenti o altre persone:

  • quando il defunto ne ha manifestato la volontà
  • su volontà del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo; se esistono più parenti di pari grado, è sufficiente la maggioranza assoluta.

Le ceneri devono essere raccolte in un'apposita urna su cui devono essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. 

L'urna dovrà essere conservata in luogo protetto e confinato.

Per ottenere l'affidamento delle ceneri è necessario presentare un'apposita dichiarazione al Comune dove è avvenuto il decesso.

Se l'affidatario o i suoi eredi vogliono recedere dall'affidamento, le ceneri possono essere consegnate al cimitero per la tumulazione o per la deposizione nel cinerario comune.

L'addetto del forno crematorio o del cimitero che consegna l'urna funeraria deve registrare la consegna e trasmettere le informazioni al Comune dove è avvenuto il decesso.

Copia della documentazione deve essere conservata:

  • dal Comune dove è avvenuto il decesso
  • dal responsabile del forno crematorio o del cimitero, per le urne precedentemente tumulate
  • da chi prende in consegna l'urna.

Il Comune dove è avvenuto il decesso può verificare periodicamente se le ceneri sono conservate secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

In caso di decesso del dichiarante l'urna viene trasferita al cimitero.

Disperdere le ceneri

Le ceneri di una persona, anche quelle eventualmente già seppellite, possono essere disperse solo se il defunto ne ha manifestato la volontà.

La volontà del defunto può esprimersi esclusivamente attraverso:

  • una disposizione testamentaria
  • l'iscrizione a una associazione che ha tra i propri fini la cremazione. In questo caso, le volontà devono essere riportate in una dichiarazione scritta su carta libera, datata, firmata e convalidata dal presidente dell'associazione.

I familiari non possono quindi chiedere la dispersione delle ceneri, ma solo scegliere dove saranno disperse, se il defunto non ha lasciato indicazioni.

La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso. Se le ceneri sono già state seppellite, l'autorizzazione deve essere chiesta al Comune in cui si trova il cimitero.

Possono disperdere le ceneri:

  • il coniuge o un familiare
  • l'esecutore testamentario
  • il rappresentante legale dell'associazione di cremazione in cui è iscritto il defunto
  • il personale autorizzato dall'avente diritto.

È possibile disperdere ceneri:

  • all'interno del cimitero nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze
  • fuori dal cimitero in aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari. È vietato all'interno di centri abitati così come definiti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 3, com. 1, num. 8
  • in natura, quindi in mare, nei laghi e nei fiumi solo nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

Se i parenti non danno indicazioni, le ceneri saranno disperse all'interno nel cinerario comune 90 giorni dopo la cremazione.

 È reato:

  • disperdere ceneri senza aver consegnato la dichiarazione al Comune dove è avvenuto il decesso
  • disperdere ceneri diversamente da quanto indicato dal defunto
  • abbandonare l'urna.

Tumulare ceneri o resti mortali in posto già in concessione

In un loculo è consentito collocare un feretro e una o più cassettine per resti mortali o urne cinerarie finchè si raggiunge la sua massima capienza. La stessa cosa vale anche per le cellette ossarie.

Per introdurre ceneri o resti mortali in sepolture già in concessione, il concessionario deve fare domanda al Comune dove si trova il cimitero. La data di scadenza della concessione del luogo di sepoltura rimane invariata.

Costo

Questo procedimento è  soggetto al pagamento dell'imposta di bollo da 16,00 € che verrà assolta in modo virtuale pagando il corrispettivo importo in ufficio

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