Elettorale e Leva
Piazza Libertà 18 - piano terra
Oggi Aperto
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L'albo degli scrutatori è l'elenco di tutte le persone idonee e interessate a ricoprire questa funzione all'interno dei seggi elettorali. È istituito in ogni Comune ed è aggiornato annualmente (Legge 08/03/1989, n. 95, art. 1 e 5).
Lo scrutatore di seggio ha il compito di:
La domanda di iscrizione all'albo:
Per potersi iscrivere all'albo, gli elettori devono:
Sono esclusi per legge (Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 38 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 23):
Sono esclusi inoltre coloro che (Legge 08/03/1989 n. 95, art. 3):
Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno prima della votazione, in pubblica adunanza, la commissione elettorale comunale:
La pubblica adunanza in cui sono nominati gli scrutatori deve essere annunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune e, se designati, devono essere presenti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune (Legge 08/03/1989, n. 95, art. 6).
Lo scrutatore incaricato riceve copia della nomina a firma del sindaco attraverso un messo notificatore del Comune. L'ufficio di scrutatore è obbligatorio: si può rinunciare all'incarico solo per gravi e giustificati motivi documentati, comunicandolo all'ufficio elettorale entro 48 ore dalla notifica.
La domanda di iscrizione all'albo deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno
La cancellazione dall'albo degli scrutatori può avvenire in qualsiasi momento su domanda dello scrutatore oppure d'ufficio in caso di:
La commissione elettorale comunale procede all’aggiornamento dell’albo (iscrizioni e cancellazioni) nel mese di gennaio di ogni anno.