Protocollo Urp
Piazza Libertà 18 - piano terra
Oggi Aperto
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I documenti conservati negli archivi storici di un ente pubblico sono liberamente consultabili (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 122, com. 1).
Fanno eccezione, in quanto non sono da considerarsi “storici”:
Solo il Ministero dell'Interno, previo parere del soprintendente archivistico, può autorizzare la consultazione di questi documenti per scopi storici (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 123, c.1 e 3).
Gli enti pubblici possono inoltre disciplinare e regolare la consultazione per scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 124 c.1).
Chi accede agli archivi e ai documenti deve osservare il Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, all. 2.