Anagrafe
Piazza Libertà 18 - piano terra
Oggi Aperto
Piazza Libertà 18 - piano terra
Oggi Aperto
Con il Decreto legislativo del 06/02/2007, n. 30 è stato introdotto anche in Italia il principio della libera circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari. I cittadini dell'Unione Europea hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità. Devono però possedere un documento d'identità valido per l'espatrio (Decreto legislativo del 06/02/2007, n. 30, art. 6).
Se un cittadino comunitario soggiorna in Italia per più di tre mesi deve presentare la domanda di iscrizione anagrafica e, una volta ottenuta la residenza, può chiedere l'attestazione di iscrizione anagrafica.
L’attestazione è un documento che ha lo scopo di dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligo d’iscriversi all’anagrafe previsto dalla legge per i Cittadini dell'Unione Europea che soggiornano in Italia per un periodo superiore a tre mesi e costituisce a tutti gli effetti titolo di soggiorno riconosciuto nei confronti di chi esercita un’attività lavorativa in Italia, che segue un corso di studi e che dispone di risorse sufficienti per la permanenza in Italia e di un’assicurazione sanitaria o altro titolo di copertura rischi.
L’attestazione di regolarità di soggiorno è personale e non ha scadenza anche se la sua validità è subordinata alla permanenza dei requisiti necessari per poterla ottenere. Il figlio minore, fino al raggiungimento della maggiore età, può essere iscritto nell’attestato del genitore.
L’attestazione può essere chiesta per i propri familiari e precisamente:
Il cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno cinque anni nel territorio nazionale (compresi eventualmente gli anni in cui era soggiornante in Italia come cittadino di uno Stato terzo) ha diritto al soggiorno permanente.
Il cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno cinque anni nel territorio nazionale (compresi eventualmente gli anni in cui il proprio Stato non faceva parte dell'Unione Europea) ha diritto al soggiorno permanente.
L'attestazione di soggiorno permanente attesta la titolarità del diritto di soggiorno permanente.
La domanda deve essere chiesta al Comune di residenza.
Può quindi chiedere la relativa attestazione chi:
Il cittadino comunitario, già lavoratore dipendente o autonomo in Italia, conserva il diritto di soggiorno se:
Sono previste delle deroghe per i lavoratori subordinati o autonomi che abbiano cessato la loro attività e per i loro familiari secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo del 06/02/2007, n. 30, art. 15.
Questo procedimento è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo da 16,00 € che verrà assolta in modo virtuale pagando il corrispettivo importo in ufficio