Stato Civile
Piazza Libertà 18 - piano terra
Oggi Aperto
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La celebrazione del matrimonio è garantita ai cittadini dal Regio decreto 16/3/1942, n. 262 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 3/11/2000, n. 396.
Si svolge in un una data concordata fra i partner e l'Amministrazione comunale, in uno spazio che può essere prenotato indipendentemente dalla residenza dei partner, con tariffe e modalità descritte dal Regolamento comunale e viene celebrata da un ufficiale dello stato civile.
Per il matrimonio civile la prenotazione della cerimonia non può avvenire prima di sei mesi dalla data prescelta, tenendo in considerazione la validità della pubblicazione di matrimonio.
La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con il quale l'ufficiale dello stato civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l'intenzione degli sposi tramite l’esposizione all'albo pretorio online del Comune.
La durata di esposizione della pubblicazione è di otto giorni.
La pubblicazione ha validità dal quarto giorno compiuta la pubblicazione per 180 giorni. Se il matrimonio non è celebrato nei termini prescritti, la pubblicazione si considera come non avvenuta e occorre rifarla.
I requisiti sono:
Il verbale di pubblicazione sarà redatto dopo aver esaminato la documentazione e verificato i requisiti previsti dalla legge.
I futuri sposi stranieri, per poter fissare un appuntamento per le pubblicazioni di matrimonio, devono presentare il nulla osta a contrarre matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio paese come previsto dal Codice Civile.
Per i futuri sposi stranieri che non conoscono la lingua italiana, sarà necessario, a loro cura, procurarsi un interprete che alla data fissata per le pubblicazioni si presenterà insieme agli interessati per tradurre, sotto giuramento, quanto sarà detto. Le generalità dell’interprete dovranno essere fornite attraverso l’invio o la presentazione di un suo documento di riconoscimento prima della data fissata per le pubblicazioni, in modo che l’ufficio competente possa preparare il modello di giuramento.
Dopo la presentazione della richiesta di pubblicazione dovrà essere redatto il verbale di pubblicazione. I nubendi saranno contattati dopo il controllo della documentazione presentata per fissare un appuntamento.
Il matrimonio può essere celebrato in una delle sale del comune, in tal caso, dovrà essere trasmessa, prima della stesura del verbale, anche l'istanza di richiesta sala.
Per chiedere la pubblicazione di matrimonio è obbligatorio prendere appuntamento con l'ufficiale di stato civile.
Nel giorno fissato per le pubblicazioni gli sposi si presenteranno, secondo la tipologia di rito, con i seguenti documenti:
Tutta la restante documentazione sarà acquisita d’ufficio perché già in possesso della Pubblica Amministrazione.
Il regime patrimoniale regola la gestione degli acquisti fatti dai coniugi dopo il matrimonio.
Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni. I coniugi, però, possono scegliere il regime della separazione dei beni:
La legge italiana subordina l'opponibilità ai terzi della scelta del regime di separazione dei beni e di eventuali convenzioni matrimoniali che modificano il regime patrimoniale legale e che devono essere riportate sull'atto di matrimonio, per esempio un fondo patrimoniale o la comunione convenzionale.
Anche ciò che determina lo scioglimento della comunione legale, quindi l'eventuale comunione dei beni, deve essere annotato sull'atto di matrimonio, per esempio una sentenza di separazione legale o una sentenza di divorzio.
Gli effetti rispetto ai terzi si producono solamente dalla data dell'annotazione sull'atto di matrimonio.
Se è necessario provare il regime patrimoniale dei coniugi, occorre chiedere un estratto riassuntivo dell'atto di matrimonio che riporta le varie annotazioni con gli estremi essenziali degli atti che producono le variazioni al regime della comunione legale dei beni.
Per conoscere le singole clausole delle convenzioni e il contenuto specifico delle sentenze occorre rispettivamente rivolgersi al notaio o acquisire presso il tribunale copia della sentenza. Se la comunione dei beni è stata scelta al momento della celebrazione, non ci sarà alcuna annotazione nell'estratto di matrimonio.
La comunione dei beni ha per oggetto il patrimonio comune dei coniugi, di cui essi hanno la proprietà in quote uguali. Il patrimonio comune comprende:
Fanno parte del patrimonio comune anche i debiti, contratti congiuntamente o separatamente (per il mantenimento della famiglia, l’educazione dei figli, ecc.), gli oneri che gravano sui beni al momento dell’acquisto (ad esempio un’ipoteca sulla casa).
Chi è escluso
Sono esclusi dalla comunione i beni personali di ciascun coniuge, e cioè:
Gli atti di amministrazione ordinaria dei beni possono essere compiuti da ciascuno dei due coniugi, mentre quelli straordinari (ad esempio vendita di immobili) richiedono il consenso di entrambi.
Ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, e ne ha il godimento e l'amministrazione (i beni acquistati prima del matrimonio sono sempre esclusi).
I beni di cui nessun coniuge può provare, con ogni mezzo, la proprietà esclusiva si presumono di proprietà comune in pari quota per entrambi. Ciascuno dei coniugi può avere la procura (anche per scrittura privata) ad amministrare i beni dell'altro coniuge, ma ha l'obbligo di rendergli conto dei frutti del suo operato e di rendergli tutto ciò che ha ricevuto.