Stato Civile
Piazza Libertà 18 - piano terra
Oggi Aperto
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All'ufficio comunale di stato civile si può ottenere (Legge 10/11/2014, n. 162):
È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza o nel Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell’atto di matrimonio se è stato celebrato all'estero.
Per rivolgersi in Comune devono ricorrere queste condizioni:
Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è possibile concludere gli accordi di separazione o divorzio davanti all’avvocato (Decreto legge 12/09/2014, n. 132, art. 6).
Una volta ottenuto il nullaosta dal Procuratore della Repubblica (in caso di assenza di figli minori) o l’autorizzazione del presidente del tribunale (in caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti), l'avvocato trasmette copia dell’accordo all’ufficio di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per la trascrizione.
Restano di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria gli annullamenti dei matrimoni e le delibazioni di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio religioso. Con l’annullamento si dichiara non valido un matrimonio fin dalla sua origine, mentre con il divorzio si scioglie un matrimonio valido.
Acquisita la documentazione, l’Ufficiale dello Stato Civile fissa ai coniugi un appuntamento per la verbalizzazione dell’accordo e la sua iscrizione nel registro di stato civile. I coniugi hanno l’obbligo di presentarsi insieme personalmente davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, il quale riceve da ciascuno di loro dichiarazione scritta in merito alla volontà di separarsi / divorziare / modificare le condizioni di separazione o di divorzio nonché all’assenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Con circolare n. 16 del 24 aprile 2015 il Ministero dell’Interno ha precisato (contrariamente a quanto indicato in precedenza) che il termine "figlio" deve essere riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti. Ricevute le dichiarazioni, l’Ufficiale di Stato Civile redige immediatamente l’atto contenente l’accordo, che viene sottoscritto insieme ai coniugi e, se presente, all’avvocato. Alla conclusione dell’accordo i coniugi sono tenuti a versare all’Ufficio il diritto fisso di € 16,00, in conformità all’articolo 16, comma 6 della Legge 162/2014. In caso di accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, la procedura termina con la sottoscrizione dell’atto contenente l’accordo da parte dell’Ufficiale di Stato Civile insieme ai coniugi. In caso di accordo di separazione consensuale o di divorzio l’Ufficiale di Stato Civile consegna comunicazione ai coniugi, dove sono riportati il giorno e l’ora in cui sono formalmente invitati a presentarsi per la conferma dell’accordo, nonché l’avviso che la mancata comparizione anche di uno solo di essi nel giorno fissato equivale a mancata conferma dell’accordo ed alla sua decadenza (la norma prevede che la data assegnata non possa essere inferiore a 30 giorni da quella della verbalizzazione dell’accordo). In caso di accordo di divorzio, se sull’atto di matrimonio non risultasse annotato il provvedimento di separazione, l’Ufficio richiederà ai coniugi di presentare copia conforme all’originale del provvedimento medesimo.
Nel giorno assegnato i coniugi si devono presentare insieme personalmente davanti all’Ufficiale di Stato Civile (con l’assistenza facoltativa di un avvocato) per sottoscrivere l’atto in cui viene verbalizzata la conferma dell’accordo
L’accordo concluso davanti all’Ufficiale di Stato Civile sostituisce, se confermato, i provvedimenti che definiscono i rispettivi procedimenti giudiziali. Dalla data della sua sottoscrizione si producono gli effetti tra le parti
Il procedimento ha inizio con la presentazione del modulo che consente all'ufficiale di stato civile di raccogliere tutta la documentazione necessaria.
Gli interessati saranno contattati per telefono o via mail per concordare la data in cui dovranno comparire congiuntamente davanti all’ufficiale di stato civile: qui firmeranno la dichiarazione con cui intendono separarsi o divorziare o modificare gli accordi già stipulati.
Una volta firmato l’accordo, l’ufficiale di stato civile fisserà insieme agli interessati un’ulteriore data, successiva di almeno 30 giorni, nella quale gli stessi dovranno nuovamente comparire congiuntamente per confermare la loro volontà. Dopo l’apposizione di questa seconda firma, i coniugi potranno considerarsi separati/divorziati.
La decorrenza della separazione/divorzio è la data in cui è stato firmato l’accordo iniziale.
Se uno dei due coniugi è assente nella data fissata per la conferma dell’accordo, tutta la procedura dovrà essere ripetuta e il primo accordo non avrà nessun valore.